Devi fare opposizione.Devi rivolgerti al giudice se il pignoramento non è ancora in atto oppure rivolgerti al giudice dell'esecuzione se il pignoramento è già iniziato, tramite legale. Guarda il Libro terzo del Codice di Procedura Civile per farti un idea del processo di esecuzione e specialmente il titolo 5 caoi 1 e seguenti di detto libro, dall'articolo 615 in poi. Forse, c'è anche la possibilità di rivolgersi alle commissioni tributarie ma non ne sono sicuro, prova a documentarti, se vengo a sapere qualcosa in merito lo aggiungerò alla risposta. Chiedi comunque ad un legale o a un commercialista in questo caso o cerca su internet usando la chiave di ricerca: commissione tributaria, ricorso alla commissione tributaria, opposizione tramite commissi0one tributaria a ruoli dell'esattori.Devi comunque sapere che con la finanziaria del 2008 le cartelle esattoriali che sono state notificate dopo due anni da quando il comune le ha segnalate all'esattoria sono cadute in prescrizione. Questa legge vale solo per le multe rilasciate dai comuni e non da altre istituzioni.L’art. 1, comma 153, della L. n.244/07 (Finanziaria 2008) ha innovato la L. n.248/05 – concernente misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria – introducendo all’art.1 della predetta un nuovo comma 35 bis, che recita testualmente:A decorrere dal 1º gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell’acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo.Inoltre le multe per omissione pagamento tassa automobilistica cadono in pre=scrizione dopo 3 anni.BOLLO AUTO: 3 ANNI articolo 5, commi 51-56, legge 953/82Per le impugnazioni davanti alle Commissioni Tributarie guarda quìPer notizie riguardo a tutti i tipi di impugnazioni guarda:Naviga anche il sito dell'avv.to Marino, è pieno di informazioni utili..Leggiti con attenzione anche ciò che sta scritto nel link sotto che ti invio. Ci sono elencati tutti i vizi (errori) che si possono travare negli atti amministrativi e nelle Cartelle Esattoriali che le inficiano(ne riducono il potere) oppure le annullano.Puoi anche leggere:Difendersi dalle Multe, di Carlo Farsetti e Mario Rossi,Edizioni Foschi.Oppure:Io non Pago, (tratta di multe e cartelle esattoriali)Emilio Ponticiello è l'autore Editore Fazi
Al pignoramento si ricorre sempre dopo vari solleciti utili per dimostrare l’inerzia del debitore al pagamento di una determinata somma di denaro dovuta. Di regola si intima al debitore di pagare entro un determinato periodo di tempo che di solito è di 60 giorni. Solo dopo ed in genere per importi di una certa entità si intraprende la richiesta di pignoramento presso terzi. Se ritieni che la richiesta sia infondata o la somma sia errata devi rivolgerti direttamente al soggetto che pretende il pagamento del tuo debito (non all’agenzia di riscossione!) avendo cura di documentare le tue ragioni. Qualora le tue ragioni non sono condivise o rifiutate potrai rivolgerti al giudice ordinario civile o tributario. Il ricorso però non sospende l’attività dell’Agente della riscossione , e pertanto insieme al ricorso dovrai presentare una domanda di sospensione in attesa della pronuncia del giudice.[??]
Prendi quello che deve pignorare le cose e lo riempi di botte come!! ahahahaah scherzo non ne ho la più pallida idea!
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